Intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Secondo il regolamento comunitario 1013‐2006 (Legge dello Stato a tutti gli effetti) è «intermediario»:
“chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che
non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall’articolo 12 della direttiva 2006‐12‐CE”
Da un lato l’intermediario intrattiene rapporti commerciali con gli impianti di recupero e smaltimento, dall’altro aiuta il produttore di rifiuti a trovare la loro allocazione ottimale (migliori condizioni tecnico-economiche offerte dal mercato).
Ricorrendo ai servizi di un intermediario, le imprese che devono smaltire varie tipologie di rifiuti possono avere un unico interlocutore in grado di coprire tutte le esigenze quali:
- Garantire la miglior soluzione di avvio a destino dei rifiuti
- Selezione dei più efficienti impianti di recupero e smaltimento presenti sul territorio nazionale
- Classificare in modo corretto i rifiuti destinati a recupero o smaltimento
- Trasportare e avviare nel modo corretto i rifiuti presso l’impianto di smaltimento o recupero più idonei
- Certificare la corretta procedura di smaltimento nel rispetto delle normative vigenti (invio al cliente del Formulario Identificazione Rifiuti FIR o ViViFIR e del relativo eventuale certificato di avvenuto smaltimento).
Gli intermediari di rifiuti si rivolgono al mercato pubblico (rifiuti urbani, rifiuti sanitari, sfalcio verde, fanghi civili prodotti dal trattamento acque) e a quello privato (scarti alimentari, fanghi delle industrie chimiche, solventi e vernici, rifiuti vari dell’industria manifatturiera, ecc. ).